giovedì 6 giugno 2013

L'incostituzionalità dell'art. 119 del Codice di Procedura Penale 1988






Le ultime lezioni  del corso si sono concentrate sull’articolo 119 del Codice di Procedura Penale del 1988. Bene, come mai ci siamo occupati di ciò? Non frequentiamo le aule di Giurisprudenza, eppure, ha molto a che vedere  con l’argomento di questo corso. L’articolo s’intitola: “Partecipazione del sordo, muto, o sordomuto agli atti del procedimento” e il primo comma dice: « Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto.»
Quale immagine evocano queste parole nella nostra mente? Personalmente quella di un’aula di tribunale in cui vi sono diverse persone impegnate nella propria performance e un povero tizio  che si trova ad assistere a questa sorta di film muto che, di tanto in tanto, viene reso partecipe.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 341 del 22 Luglio 1999, ha considerato l’articolo incostituzionale. Come mai, cosa c’è che non va? Questa norma appariva discriminatoria e in palese contrasto con l'art.3 della Costituzione stante la disparità del trattamento esistente. Infatti, una situazione del genere, crea diseguaglianza tra i cittadini udenti e quelli sordi, i quali, si trovano immersi in una situazione il cui diritto di difendersi è trascurato e la partecipazione è molto discutibile. La comprensione della lingua nella quale si tiene il procedimento, costituisce la principale espressione per la necessaria partecipazione al processo dell’imputato. E queste esigenza non può essere  limitata al momento della semplice supposizione di una domanda del giudice. Inoltre, secondo le mie ricerche, è in contrasto anche con l’art. 24 della Costituzione poiché, appunto, viene leso il diritto di difesa dell’imputato.
Leggendo il titolo dell’articolo che inizia con la parola partecipazione ci aspetteremmo, forse, una situazione ben diversa da quella che si scorge nel primo comma dell'articolo. Manca proprio la coerenza! Non prevede che le persone giochino un gioco alla pari. Ma allora, che razza di partecipazione è quella del sordo se non viene reso partecipe del processo se non quando gli si passa un fogliettino?

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